“Salve, vorrei sapere con che grado di invalidità un invalido ha diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e se perde la pensione in caso di matrimonio. Grazie”
La pensione di reversibilità spetta ai figli che non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli, di qualunque età, inabili al momento della scomparsa del genitore e a carico di quest’ultimo. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, ove frequentino l’Università (art. 22 legge n. 903 del 1965).
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione deve essere riconosciuta dai medici dell’INPS. “L’accertamento del requisito dell’inabilità , richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, cioè avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto.” (sent. Corte di Cassazione n. 11966/2015)
Il figlio si considera “a carico del genitore” se, al momento del decesso del genitore, non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l’erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento, di un reddito pari a quello citato aumentato dell’importo dell’indennità stessa). “La condizione di “vivenza a carico” deve essere dimostrata con rigore, evidenziando che il genitore provvedeva in modo continuativo e prevalente al mantenimento del figlio inabile. (sent. Corte di Cassazione n. 23225/2024)
La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del genitore. Il figlio maggiorenne, al quale tale prestazione sia riconosciuta, non perde il diritto anche se si sposa.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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