Il concetto di famiglia si è andato trasformando da un modello di famiglia di tipo patriarcale caratterizzato da un pater familias cui era riconosciuta un’autorità sui propri discendenti, ad un modello di famiglia di tipo mononucleare – formata da padre, madre e figli – dal quale i nonni erano quasi esclusi. Allo stato attuale, però, stante la necessità dei genitori di riuscire a conciliare le esigenze lavorative e di realizzazione personale con la gestione della famiglia in senso lato, ed il gran numero di famiglie in crisi, i nonni sono tornati a svolgere un ruolo importante nell’educazione e nella crescita dei minori.
Conseguentemente, negli ultimi anni, si è registrato un ricorso sempre più frequente, da parte dei nonni, alla tutela giudiziaria per ottenere il riconoscimento del “diritto” di incontrare con abitualità i nipoti, sopratutto nelle situazioni in cui ciò è reso difficile dalla separazione tra i coniugi. In proposito la giurisprudenza, pur non riconoscendo un vero e proprio diritto dei nonni di frequentare i loro nipoti, in mancanza di un’espressa previsione di legge in tal senso, prima della Legge n.54/2006, si era orientata nel senso di accogliere le richieste dei nonni in considerazione dell’interesse del minore a mantenere un rapporto relazionale ed affettivo tra nonno e nipote, salvo in quei casi in cui venisse provato che da tale frequentazione derivasse un danno per lo sviluppo psicologico o fisico del minore.
La riforma introdotta con la Legge n.54/2006 ha recepito l’orientamento della giurisprudenza, stabilendo nell’articolo 155 codice civile (riformulato) che <<Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>>. Pertanto, i genitori non possono vietare la frequentazione tra nonni e nipoti, a meno che non dimostrino che ciò sia pregiudizievole per l’educazione dei minori, ed il diritto dei nonni – e di tutti i parenti – a mantenere un rapporto con i nipoti trova tutela sempre se e nella misura in cui coincide con l’interesse dei figli minori ad un’armonica crescita psicologica e culturale, essendone considerato un aspetto essenziale la frequentazione dei nonni per la rilevanza dei sentimenti affettivi collegati ai più stretti vincoli di sangue.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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