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“Salve Avv.to, vorrei sottoporle un quesito: è sempre obbligatoria la nomina di un amministratore di condominio? Anche se siamo tre condomini? La ringrazio sin da ora. Cordialmente, P. D.”

Il condominio si costituisce automaticamente (quindi senza alcun atto formale) al momento stesso della cessione della prima unità immobiliare da parte dell’originario proprietario dello stabile. Quindi, il condominio esiste se ci sono due proprietari e almeno due unità immobiliari distinte.

L’obbligo di nominare un amministratore sorge quando i condomini sono più di otto (v. art. 1129 cod. civ.: “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario……”).

Pertanto, se i condomini sono otto o meno di otto, la nomina è facoltativa.

L’obbligo di redazione di un Regolamento, ai sensi dell’art 1138 cod. civ. sorge “Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci”.

Il condominio, in ogni caso, deve essere dotato di un codice fiscale (altrimenti ogni responsabilità giuridica ricade sui singoli condomini). La relativa richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello AA5/6, da parte dell’amministratore di condominio o da una persona delegata dai condomini ove non vi sia l’amministratore.

Erminia Acri-Avvocato

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