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La riforma della legge sul condominio (n.220/2012) ha stabilito che il regolamento condominiale non può proibire la detenzione di animali domestici negli appartamenti, cioè nelle proprietà esclusive dei condomini.

Con il termine animali domestici non si intendono solo cani e gatti, ma anche i criceti, i pappagalli, il porcellino d’India.. etc.

C’è da aggiungere, però, che un regolamento condominiale approvato all’unanimità, cioè da tutti i condomini e, quindi, di tipo contrattuale, potrebbe vietare di detenere animali in casa.

In tal caso, è però necessario che sia appunto approvato da tutti i condomini o che sia allegato ai singoli atti notarili di proprietà. Pertanto, le singole delibere delle assemblee condominiali non hanno alcun valore se stabiliscono divieti del genere.  

Relativamente alla possibilità degli animali di proprietà di circolare liberamente negli spazi comuni del condominio (scale, ascensore, androne etc) la legge non dice nulla al riguardo, ma è evidente che gli stessi devono essere accompagnati dai loro proprietari e ciò si evince dalle altre norme del codice civile che disciplinano il condominio e che impongono il rispetto, la pulizia e la quiete per l’utilizzo degli spazi comuni. 

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