La riforma della legge sul condominio (n.220/2012) ha stabilito che il regolamento condominiale non può proibire la detenzione di animali domestici negli appartamenti, cioè nelle proprietà esclusive dei condomini.
Con il termine animali domestici non si intendono solo cani e gatti, ma anche i criceti, i pappagalli, il porcellino d’India.. etc.
C’è da aggiungere, però, che un regolamento condominiale approvato all’unanimità, cioè da tutti i condomini e, quindi, di tipo contrattuale, potrebbe vietare di detenere animali in casa.
In tal caso, è però necessario che sia appunto approvato da tutti i condomini o che sia allegato ai singoli atti notarili di proprietà. Pertanto, le singole delibere delle assemblee condominiali non hanno alcun valore se stabiliscono divieti del genere.
Relativamente alla possibilità degli animali di proprietà di circolare liberamente negli spazi comuni del condominio (scale, ascensore, androne etc) la legge non dice nulla al riguardo, ma è evidente che gli stessi devono essere accompagnati dai loro proprietari e ciò si evince dalle altre norme del codice civile che disciplinano il condominio e che impongono il rispetto, la pulizia e la quiete per l’utilizzo degli spazi comuni.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.