L’articolo 143 del codice civile prevede che dal matrimonio derivano gli obblighi reciproci alla coabitazione, alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell’interesse della famiglia. Pertanto, i coniugi devono fissare, di comune accordo, la residenza familiare secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. In mancanza di accordo ciascuno dei coniugi può fare ricorso al giudice, il quale, ove non si riesca ad ottenere una scelta concordata, adotta la soluzione più adeguata alle esigenze della famiglia, solo però se ne riceva richiesta da entrambi i coniugi.
Ciò comporta che se i coniugi non stabiliscono di comune accordo la residenza familiare né sono d’accordo nel rimettere la decisione al giudice, la mancata fissazione della residenza familiare non consente di configurare l’addebito della separazione a carico di un coniuge per violazione dell’obbligo di convivenza.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.14679/2008, ha chiarito che non è ipotizzabile l’addebito della separazione nei confronti di un coniuge per violazione del dovere di coabitazione laddove i coniugi non abbiano stabilito preventivamente e concordemente una “stabile” residenza familiare.
Nel caso esaminato, in particolare, non si è ritenuta addebitabile la separazione alla moglie che si era allontanata da una località che non poteva essere considerata stabile residenza familiare, per mancanza di una volontà concorde dei coniugi, dovendosi escludere che il comportamento della stessa potesse essere considerato come causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, tanto più che il marito non si era opposto al comportamento della moglie e, alla nascita della figlia di entrambi, si era, anzi, sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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