“Buongiorno e complimenti per il servizio ed il grande aiuto concesso, il mio quesito per la rubrica l’angolo della posta è il seguente: io e la mia ex moglie siamo divorziati. Lei, disoccupata e titolare di assegno divorzile, si è risposata in regime di separazione di beni con una persona che lavora. Quali eventuali azioni devo intraprendere per cessare l’erogazione dell’assegno divorzile? Eventualmente dovessi intraprendere un ricorso per modifica dell’atto di divorzio e lei non si presentasse per qualsivoglia motivo all’udienza, il giudice procederebbe in contumacia o rimanderebbe la causa (ed io sarei costretto ancora a continuare a versare
l’assegno)? Grazie, attendo fiducioso una gradita risposta.”
La legge sul divorzio (Legge n.898/1970), art.5 comma 6, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Quando si verifica un cambiamento in senso migliorativo delle condizioni economiche dell’ex coniuge avente diritto all’assegno di divorzio, l’ammontare di quest’ultimo può essere rivisto, ed è l’ex coniuge onerato del pagamento a dover fornire la prova delle condizioni da cui è desumibile il miglioramento della situazione economica del beneficiario dell’assegno.
Tuttavia, con riferimento alle nuove nozze dell’ex coniuge titolare dell’assegno, lo stesso art. 5, comma 10, prevede che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”. Infatti, la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio viene meno ove il coniuge beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché in questo caso i doveri di solidarietà morale ed economica spettano al nuovo coniuge.
Pertanto, a seguito del nuovo matrimonio deve considerarsi estinto il diritto dell’ex coniuge alla percezione dell’assegno.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/