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Legge 104/92 e indennità di accompagnamento sono distinte tipologie di tutela sulle quali, talvolta, si fa confusione, ritenendo, erroneamente, che il riconoscimento della prima includa anche l’altra, mentre diversi sono i requisiti, le agevolazioni, le procedure per ottenerle.

La Legge 104/92, come precisato all’art. 2, “detta i princìpi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” e prevede una serie di misure e agevolazioni per chi è riconosciuto portatore di handicap o chi lo assiste.

Persona handicappata è “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione” (art. 3 comma 1);  “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (art. 3 comma 3).

LA DOMANDA

Per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap occorre attivare l’apposita procedura per l’accertamento sanitario presso l’apposita commissione medico legale: ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere inoltrata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo all’apposito servizio con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria.

Possono presentare la domanda:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno.

All’esito dell’accertamento, se risulteranno i prescritti requisiti sanitari, sarà emesso verbale attestante lo stato di handicap che consentirà l’accesso ai benefici previsti dalla Legge 104/92.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici (ad es. modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, ausili specifici). Specifiche agevolazioni per le spese mediche, per spese di assistenza specifica e, a determinate condizioni, per l’acquisto di veicoli.

Detrazioni fiscali per l’abbattimento di barriere architettoniche.

In favore del lavoratore dipendente maggiorenne portatore di handicap grave e dei familiari (genitori; coniuge o parte dell’unione civile, convivente, parenti e affini entro il 2° grado del disabile) è previsto un permesso retribuito di tre giorni al mese da fruire in modalità continuativa o frazionata.

I lavoratori dipendenti familiari di persona con handicap grave hanno diritto ad un congedo retribuito (art. 42 c. 5-5 ter Dlgs. 151/2001) della durata, continuativa o frazionata, di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa dell’istante.

I lavoratori dipendente maggiorenni portatori di handicap grave hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La stessa norma vale per i familiari che assistono il disabile.

I lavoratori disabili o i loro familiari possono rifiutarsi di svolgere lavoro notturno.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica (art. 1 legge n. 18/1980, come modificato dall’art. 1, comma 2, legge n. 508/1988), erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale condizione ricorre quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che lo rendono, pertanto, bisognoso di assistenza.

La giurisprudenza, ai fini dell’accertamento del diritto all’indennita’ di accompagnamento, ha espresso, costantemente, il seguente principio: “l’impossibilita’ di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacita’ di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita’ di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’indennita’ di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e piu’ rigorosi dalla semplice difficolta’ di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficolta’, configuranti impossibilita’ (Cassazione sent. nn. 7558 /1998, 636/1998; 12521/2009, 26092/2010, 6091/2014). “….nell’ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un’ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano, la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza” (Cassazione sent. n.13362/2003)

A CHI SPETTA

Occorre essere in possesso dei requisiti sanitari, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età ed essere cittadini italiani residenti in Italia oppure, purché sempre residenti in Italia, cittadini comunitari o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

QUANTO SPETTA

Per il 2024 l’importo dell’indennità è di 530,40 euro mensili.

LA DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta dall’apposita commissione medico legale, al termine del prescritto accertamento sanitario.

Nella domanda devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento.

Il procedimento per il riconoscimento dell’invalidità civile inizia con l’invio all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore. Successivamente il richiedente provvede (inserendo il codice del certificato medico) ad inoltrare la domanda di accertamento sanitario, direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo all’apposito servizio con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di accertamento dello stato di invalidità che, in presenza del necessario requisito sanitario, attesterà la condizione per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.

Erminia Acri-Avvocato

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