“Salve, volevo da Lei un informazione. In una casa di proprietà di famiglia sta succedendo un guaio.
Abbiamo affittato la casa con un regolare contratto di mesi 16, al termine del quale non vi era rinnovo (è scritto sul contratto), il contratto scade domani ma l’inquilina (oltre a non pagare l’affitto da 5 mesi) non si fa trovare mai, non risponde al telefono non va a ritirare le raccomandate che le vengono mandate ecc, quindi pensiamo che domani non riconsegni le chiavi.
Visto e considerato che in quell’appartamento dovrei andarci ad abitare io, ho l’urgenza che si liberi.
Come posso fare, nel caso che non mi vengano restituite le chiavi, a far sgomberare la signora nel minor tempo possibile rispettando la legge e facendo tutto secondo le norme?
Mi pare che in questo caso la legge tuteli molto di più chi non paga l’affitto e non rispetta i contratti rispetto a chi è dalla parte del giusto… spero di sbagliarmi. Spero troverà il tempo per rispondere. Saluti. C. M.”
Nel caso specifico evidentemente si tratta di un contratto predisposto per particolari esigenze transitorie, di durata di 16 mesi. In casi del genere, la sussistenza dell’esigenza transitoria deve essere prevista nel contratto, redatto in forma scritta compilando l’apposito modello e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Alla scadenza il contratto cessa, senza bisogno di disdetta.
Pertanto, l’inquilino può rimanere nell’immobile fino all’ultimo giorno previsto dal contratto ed è obbligato a restituire l’abitazione nello stesso stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Tuttavia, se alla scadenza del contratto la restituzione dell’immobile non si realizza, il proprietario, con l’assistenza di un avvocato, può instaurare una procedura di sfratto per finita locazione contro l’inquilino, che ha inizio con l’intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente – dopo la convalida dello sfratto, se l’inquilino non lascia l’immobile entro la data fissata dal Giudice, si procederà con l’esecuzione forzata, ossia al rilascio forzoso tramite l’Ufficiale Giudiziario, nelle forme e nei modi di legge- ed agire anche per ottenere dall’inquilino il pagamento dei canoni di locazione non versati e delle spese accessorie.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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