“Io e mio marito siamo disoccupati, lavoriamo saltuariamente e abbiamo difficoltà a provvedere al mantenimento di nostro figlio. Possiamo pretendere un aiuto economico dai nostri genitori?”
Le disposizioni degli artt. 147 e 148 del codice civile sanciscono l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori. Tale obbligo è esplicitato nella disposizione di cui all’art. 316 bis del codice civile, che così prevede, al I comma: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”
Pertanto, l’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori ma, se questi ultimi non sono in grado di assicurare l’adeguato sostentamento alimentare ai figli, devono pensarci gli ascendenti prossimi, ossia i nonni, nella maggior parte dei casi. Ciò, però , non esonera dall’assolvimento dell’obbligo alimentare il genitore che è grado di adempiervi anche sporadicamente o per una minima parte.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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