Quali sono gli impedimenti al matrimonio ?
A) Cosa sono gli ‘impedimenti’ al matrimonio?
Gli impedimenti al matrimonio sono situazioni in presenza delle quali il matrimonio non può essere celebrato. Alcune di esse sono ‘dispensabili’ cioè il matrimonio può essere celebrato lo stesso con autorizzazione del tribunale.
B) Quali sono gli impedimenti?
Impediscono il matrimonio le seguenti situazioni:
- stesso sesso tra gli sposi. E’ una condizione che non è espressamente prevista da alcuna norma ma si ricava dalle disposizioni che parlano dei coniugi come di ‘marito e moglie’. In tal caso il matrimonio è inesistente;
- mancanza di età (18 anni), anche se è possibile essere autorizzati a contrarre matrimonio compiuti i 16 anni;
- mancanza di libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso;
- stato di interdizione (interdetto è colui che per infermità mentale non è ritenuto capace di provvedere ai propri interessi);
- condizione di incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio;
- vincoli di parentela, affinità, adozione tra gli sposi. In alcuni casi l’impedimento è dispensabile: tra zii e nipoti; tra suocero e nuora, tra cognati;
- impedimento da delitto: è vietato il matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio (consumato o tentato) ed il coniuge della vittima del reato;
- mancanza delle pubblicazioni;
- il lutto vedovile: la donna che vuole sposarsi nuovamente può farlo dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio precedente (per morte del marito o per divorzio). Tale divieto serve ad evitare che nascano in costanza del nuovo matrimonio figli generati nel matrimonio precedente. E’ ammessa la dispensa: il tribunale può autorizzare il matrimonio quando risulti con certezza che la donna non è in gravidanza o sia provato che non c’è stata convivenza col precedente marito negli ultimi 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio.
C) Quali sono le conseguenze?
- Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inesistente;
- il matrimonio contratto senza le pubblicazioni o senza l’osservanza del lutto vedovile rimane valido, ma è prevista una sanzione pecuniaria a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile;
- il matrimonio tra persone di cui anche solo una già sposata è nullo e gli sposi incorrono nel reato di bigamia;
- negli altri casi il matrimonio è invalido (nullo o annullabile) ed è possibile agire legalmente per farne dichiarare l’invalidità.
ASPETTI PSICOLOGICI
Da quanto riportato, risulta evidente che il matrimonio costituisca, in realtà, un accordo contrattuale sancito da leggi sociali le quali, non di rado, si allontanano dalle effettive esigenze personali, rispondenti alle Leggi di Natura. In conseguenza di ciò, fra persone mature, sarebbe opportuno prendere in considerazione l’idea del matrimonio (al posto della convivenza more uxorio), nei casi in cui si debbano tutelare meglio il coniuge o gli eventuali figli. Non ci si illuda che un vincolo sancito da leggi sociali o religiose, possa rappresentare una garanzia di soddisfazione e durata. In altri lavori di questa sezione è stato spiegato come si può costruire un’unione stabile, felice e duratura. Buona lettura.
Erminia Acri – Avvocato
Giorgio Marchese – Medico Psicoterapeuta
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/