Solo se si è in emergenza?
“Buongiorno,
mi chiamo G.V., CapoSquadra permanente di VV.F, Comando di XXX. Mi
rivolgo a lei per sentire una voce fuori dal coro, e porle un quesito
circa la circolazione dei nostri mezzi antincendio.
Nella nostra
casistica di interventi ve ne sono numerosi di routine che richiedono
si’ un nostro intervento, ma non immediato, in quanto non vi e’
pericolo per persone, cose e animali. E’ legittimo utilizzare nel
recarsi su questi interventi l’uso dei soli dispositivi ottici (
lampeggiatori blu )? Ovviamente in questo caso nel totale rispetto
del c.d.s. ( ovvero senza ricorrere alle deroghe concesse dall’uso di
lampeggianti+sirena ), ad esempio: auto incidentata da controllare
,senza feriti senza pericolo di incendio o per la circolazione o ramo
di pianta pericolante , parte di grondaia divelto dal vento, ecc..
Nel ringarziarLa per la cortesia, Le porgo i miei più cordiali
saluti. C.S. V. G.”
L’art.
177 del Codice della Strada ammette l’uso dei due segnali
supplementari d’allarme (sirena e luce lampeggiante blu) da parte dei
“conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli
assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l’espletamento di servizi urgenti di istituto”.
L’urgenza
del servizio, da valutare di caso in caso, consente di contravvenire
alle regole del Codice della Strada con l’uso simultaneo dei
due sistemi di allarme, con il dovuto rispetto, però, delle
norme della comune prudenza e cautela.
Procedere
con i soli lampeggianti in funzione durante un servizio non urgente
d’istituto è da ritenersi controproducente perchè
può apparire un indice di marcia in urgenza per gli altri
utenti della strada, ed è comunque da ritenere vietato, anche
alla luce della circolare del Ministro dell’Interno
nr.300/A/32890/105/19/3 datata 10 aprile 2001, ove si legge che
“l’uso dei soli lampi” “non trova alcuna
rispondenza al dettato normativo, quindi non sono previste esenzioni
dagli obblighi e divieti se si aziona solo uno dei due dispositivi. Ciò
vuole dire che il Legislatore non ha previsto altri usi dei sistemi
al di fuori dello stato di emergenza.”
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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