Il sottotetto rientra tra le parti comuni di un edificio condominiale?
La normativa sul condominio individua una serie di parti dell’edificio che si presumono di proprietà comune, se non risulta diversamente dal titolo (art.1117 codice civile). Tra queste sono annoverati il tetto ed il lastrico solare, ma non anche il sottotetto, che è quell’ambiente ricavato sotto il tetto del fabbricato, in modo da formare una camera d’aria limitata, in basso, dal solaio che copre i vani dell’ultimo piano, in alto dalla struttura del tetto; ed avente, di regola, lo scopo di proteggere ed isolare i vani dell’ultimo piano.
Quanto all’appartenenza del sottotetto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in mancanza di determinazione in base al titolo, esso costituisce pertinenza dell’ultimo piano, e, quindi, appartiene al proprietario di quest’ultimo, ove assolva solo ad una funzione isolante e protettiva, mentre, quando abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato come vano autonomo, si presume di proprietà comune ove, anche solo potenzialmente, risulti destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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