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Quando ed in che modo scatta un’indagine penale?

Perché il PM, quale organo deputato all’indagine, ( per maggiori informazioni si veda il lavoro “Il PM”, presente in questa sezione), possa aprire un fascicolo è necessario che venga formalmente a conoscenza della verificazione di un fatto che possa essere oggetto del possibile esercizio dell’azione penale da parte sua.

Ciò avviene tramite:


  • L’informativa della Polizia Giudiziaria ( art. 347 c.p.p.) – per maggiori informazioni si veda il lavoro “La Polizia Giudiziaria”, presente in questa sezione – che è fra i più importanti strumenti d’informazione per dare inizio ad una attività investigativa; essa è una sorta di informazione qualificata, nella quale devono essere riferiti al PM gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute, con l’indicazione delle fonti di prova e dei soggetti ( indagato, persona offesa, persona informata dei fatti) utili ai fini delle indagini.


È necessario che l’informativa venga trasmessa per iscritto e senza ritardo, o, in caso di urgenza ed in altre tassative situazioni, immediatamente ed in forma orale: in quest’ultimo caso dovrà seguire senza ritardo quella scritta, con le modalità sopra descritte, oltre alla espressa indicazione del giorno e dell’ora in cui ha acquisito la notizia. Qualora, poi, siano stati compiuti atti per i quali sia prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

  • La denuncia – artt. 331 e 333 c.p.p. – la quale può provenire da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o da soggetti che non svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria, in ordine a fatti che siano inquadrabili in reati perseguibili d’ufficio ( ossia che lo Stato Italiano, per il tipo di reato da accertare, ritenga necessario sottrarre alla disponibilità dei soggetti interessati al procedimento ai fini di una composizione bonaria con rinuncia da parte della persona offesa a perseguire l’indagato e/o l’imputato).

Essa può essere presentata, sia al PM che ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Mentre i soggetti qualificati che vengono a conoscenza di una notizia di reato a causa del loro servizio sono obbligati a presentare una denuncia per iscritto all’Autorità Giudiziaria competente, i privati no; ma, qualora, questi ultimi, decidessero di procedere possono farlo anche oralmente, ed in tal caso il PM o l’Ufficiale di PG, che ricevono questa denuncia orale, provvedono a redigere un verbale che viene sottoscritto dal denunciante.

Quanto al contenuto della denuncia esso è uguale a quello della informativa di PG, tranne che per le investigazioni: i denuncianti qui non hanno l’obbligo di compiere attività di indagine.

  • Il referto – art. 334 c.p.p. – che è una segnalazione di reato in forma scritta che proviene dagli esercenti una professione sanitaria, i quali abbiano prestato la loro opera – o la loro assistenza – in casi che possano inquadrarsi in fatti penalmente rilevanti e perseguibili d’ufficio.

Quanto al contenuto esso si incentra sulla persona assistita e sull’intervento prestato, infatti, si devono indicare le generalità della persona, il suo domicilio, o, gli elementi utili per identificarla, oltre che l’intervento professionale svolto. Circa il fatto-reato ne vanno riferite le circostanze, i mezzi con i quali il fatto è stato commesso e gli effetti da esso derivati o derivabili.

Come la denuncia, il referto può essere presentato al PM o ad un Ufficiale di PG del luogo dell’intervento, o a quello più vicino. Il tutto deve essere svolto entro 48 ore, ed è possibile presentare un unico referto per tutti i soggetti che hanno prestato assistenza sanitaria nell’occasione.

  • La querela – artt.336,337,338,339 c.p.p. e 120 c.p. – che, a differenza della denuncia, riguarda fatti penalmente rilevanti non perseguibili d’ufficio. In questo caso, l’esercizio del diritto spetta alla persona offesa dal reato ( ossia colei sulla quale ricade materialmente la condotta del presunto reo ), che, entro tre mesi dal giorno dal presunto reato, ha l’obbligo di sporgerla – pena la decadenza da tale diritto – o al Pm o ad un Ufficiale di PG, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale e, in determinati casi previsti tassativamente, di un curatore speciale.

In ogni fase del procedimento penale, (quindi, sino al processo davanti la Corte Suprema di Cassazione) sorto in seguito alla querela sporta, è possibile trovare un accordo tra la persona offesa e l’indagato e/o imputato, e “rimettere” la querela, cioè rinunciare alla prosecuzione della celebrazione del processo penale che vede i due soggetti protagonisti.

È bene precisare che il cosiddetto scritto anonimo, o con sottoscrizione apocrifa ( non autentica ), non può essere usato in un procedimento ( per la differenza tra procedimento e processo si veda il lavoro “Il Processo penale in pillole” presente in questa sezione ), ma può servire come da ipotesi investigativa, non avendo, quest’ultima, bisogno di una formalità di acquisizione della notitia criminis.


Solo in due casi lo scritto anonimo può essere eccezionalmente utilizzato nel processo ( artt. 237 e 240 c.p.p.):

  1. Quando proviene dall’imputato, perdendo così il suo anonimato,
  2. Quando costituisce corpo di reato.


Le delazioni confidenziali, infine, ossia le notizie provenienti dagli confidenti di polizia, sono assimilabili, quanto agli effetti, agli scritti anonimi; ed i nomi dei confidenti non possono essere svelati, ma, se ciò dovesse accadere potranno essere sentiti come testimoni nell’ambito del procedimento ( art. 195, comma 7, c.p.p.).


Anche le notizie fornite dai mass-media possono formare oggetto di attività investigativa, ma qui sorge la problematica sottesa al segreto del giornalista sulla fonte informativa, che, entro certi limiti ( art. 200, comma 3, c.p.p.), è opponibile al giudice, in sede di testimonianza.

Francesco Chiaia ( avvocato penalista )