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Accusatore Pubblico per vocazione.


Il Pubblico Ministero

Nel nostro nuovo sistema processuale penale – definito di tipo accusatorio a struttura mista -, i poteri di iniziativa, di incriminazione penale e di ricerca delle prove, (tranne che in specifiche situazioni processuali) spettano al magistrato del Pubblico Ministero, il quale rappresenta la Accusa Pubblica, nell’interesse e per conto dello Stato.

Nel nuovo codice di procedura penale questo organo giudiziario riveste una duplice funzione, ben distinta, a seconda della fase del procedimento penale:

  • Nella fase delle indagini preliminari ha quella inquirente, vale a dire quella relativa alla titolarità delle indagini necessarie all’esercizio, o meno (richiesta di archiviazione), dell’azione penale (incriminazione), infatti, egli ha la direzione delle indagini avendo alle sue dipendenze la polizia giudiziaria (sulla polizia giudiziaria si veda l’omonimo lavoro presente in questa sezione);

  • Nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale ha quella di requirente, cioè quella relativa al rivolgere ad un giudice “terzo” (imparziale) la richiesta di accoglimento della pretesa punitiva oggetto della sua azione penale, ovvero in caso di accertata estraneità dell’imputato al reato può richiedere un provvedimento assolutorio.

Il nuovo codice di procedura penale ha voluto inquadrare il magistrato del Pubblico Ministero – per comodità PM – in un’ottica di parte (pubblica) processuale, cioè come co-protagonista del contraddittorio dialettico tipico del cosiddetto processo accusatorio.


La base paritaria con la difesa, oggi, è più allargata, grazie all’introduzione della legge n° 397 del 7/12/2000, sulle indagini difensive, che permette al difensore, durante la fase delle indagini preliminari, di raccogliere prove a discarico (che scagionano) mentre quelle a carico (che accusano) sono di pertinenza del PM, cui però è sottratto il potere di coercizione personale o limitativo delle libertà in ogni loro espressione, potere riservato al GIP ( sul GIP si veda l’omonimo lavoro presente in questa sezione).


Elemento distintivo e peculiare nella funzione di PM è la pubblicità e l’obbligatorietà dell’azione penale, di matrice costituzionale (art. 112 Cost.) prima che processuale penale ( art.50 c.p.p.); questo principio, unitamente al fatto che la libertà personale può essere messa a rischio dall’esercizio dell’azione penale, richiede che la funzione di accusa venga affidata ad un organo pubblico oltre che obbiettivo in quanto deve agire nell’interesse della giustizia, nell’interesse generale e non per perseguire e far punire, in maniera preconcetta, una determinata persona; Infatti, l’art. 358 del codice di procedura penale, impone al PM di accertare fatti e circostanze a favore della stessa persona sottoposta alle indagini.


Gli Uffici del PM sono strutturati in vari livelli organizzativi e su tutto il territorio nazionale, ed in particolare sono:


1) Procura Generale presso la Corte di Cassazione,


2) Procure Generali presso le Corti d’Appello,


3) Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari,


4) Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni.


Con la Legge n°8/92, poi, sono state introdotte le nuove strutture della Direzione Distrettuale e Nazionale Antimafia che hanno competenza specifica ed esclusiva nelle indagini relative ai reati di criminalità organizzata. Le Direzioni Distrettuali Antimafia sono presenti presso il capoluogo del distretto di Corte d’Appello dove ha sede il giudice competente.


Le risultanze delle indagini del PM nel corso del procedimento non hanno una valenza probatoria, questa essendo riconosciuta solo all’istruttoria dibattimentale nel processo (per la differenza tra procedimento e processo si veda il lavoro Il processo penale in pillole presente in questa sezione).

Del tipo di valenza delle indagini del PM nel corso del procedimento ne parleremo quando tratteremo delle prove e delle fonti di prova.

Francesco Chiaia (avvocato penalista)